Allegato 7 - Richiesta di Prelievo Rev. 3
Ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (articolo 65) – coerentemente con quanto stabilito a livello europeo dal Reg. (Ue) 1306/2013, dal Reg. (Ue) 1308/2013 e da ultimo dal Reg. (Ue) 34/2019 relativamente alla cd. verifica annuale) - tutti i vini che intendono fregiarsi della denominazione di origine, siano essi Docg o Doc, devono essere sottoposti dall’organismo di certificazione a una serie di verifiche finalizzate a stabilire la adeguatezza e la conformità ai rispettivi parametri dettati dal disciplinare di produzione. In particolare,
a) le analisi organolettiche devono essere effettuate dalle rispettive Commissioni di degustazione, mentre
b) le analisi analitiche devono essere svolte da uno dei laboratori scelti dagli OdC, tra quelli autorizzati dal MIPAAF ai sensi del Reg. (Ue) 1308/2013 (articolo 146), previo accertamento della conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma ISO/IEC 17025.
In particolare, gli accertamenti analitici devono riguardare i parametri fisico-chimici previsti dal Reg. (Ue) 34/2019 (articolo 20[1]), oltre quelli più specifici eventualmente richiesti dal disciplinare di produzione del vino Dop o Igp in questione.
L’esito positivo delle verifiche svolte autorizza l’organismo di controllo – previa valutazione della sussistenza dei requisiti rispetto a quanto previsto dal disciplinare – ad emettere un cd. certificato di idoneità alla specifica partita di vino (lotto), autorizzando così l’utilizzo, anche ai fini dell’etichettatura e della presentazione, del nome protetto corrispondente dalla denominazione. Si tratta di un documento che viene trasmesso al detentore della partita che ne ha fatto richiesta e che – ai sensi dell’articolo 65, comma 1, del Testo unico del vino – presenta una validità di 180 giorni per i vini Docg, di 2 anni per i vini Doc e di 3 anni per i vini Doc liquorosi. La scadenza di questi termini senza che il prodotto sia stato imbottigliato comporta la decadenza e la nullità del certificato di idoneità precedentemente e in tal caso le partite di vino atte a divenire Doc dovranno essere nuovamente sottoposte al processo di certificazione – analitica nonché organolettica – mentre, nel caso delle partite di vino atte a divenire Docg, la cui certificazione di idoneità sia scaduta da non più di un anno in assenza di imbottigliamento, esse dovranno essere nuovamente valutate soltanto rispetto al profilo organolettico.
Termini di scadenza della certificazione di idoneità
Si riportano di seguito, per maggiore chiarezza dei contenuti normativi, le condizioni applicabili in caso di scadenza dei periodi di validità delle certificazioni di idoneità delle partite di vino, come detto in assenza di imbottigliamento.
a) i vini a Doc devono essere sottoposti ad una nuova certificazione analitica e organolettica
b) entro il termine di un anno a decorrere dalla data di certificazione, i vini Docg devono essere sottoposti ad una nuova certificazione organolettica mentre, trascorso detto termine, è da ripetere sia la certificazione analitica che quella organolettica.
Tabella 1 – Termini di validità della certificazione e tempistiche per la ripetizione delle verifiche analitiche e/o organolettiche
Categoria
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Validità
(stato sfuso)
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Scadenza in assenza di imbottigliamento
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180 giorni÷1 anno
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> 1 anno
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> 2 anni
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> 3 anni
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Docg
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180 giorni
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Solo certificazione analitica
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Certificazione analitica e organolettica
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Doc
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2 anni
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Certificazione analitica e organolettica
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Doc liquorosi
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3 anni
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Certificazione analitica e organolettica
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Un passaggio innovativo del DM 12 marzo 2019, che disciplina degli esami analitici ed organolettici, è costituito dal metodo di acquisizione delle informazioni utili alla certificazione da parte degli organismi di controllo. In tal senso, al centro del sistema di ottenimento dei dati si colloca il registro telematico di cantina presente nell’ambito dei servizi informatici SIAN mentre, per i soggetti esonerati dal Testo unico del vino alla tenuta del registro telematico – come i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione – le predette informazioni sono acquisite mediante i dati delle dichiarazioni obbligatorie. Per quanto concerne la partita di vino di cui è richiesta la certificazione, come detto è lo stesso detentore che dichiara la uniformità qualitativa, in termini cioè di omogeneità del vino costituente un unico lotto seppure dislocato in recipienti differenti. In tal caso quindi, stante il requisito di uniformità, il prelievo può essere effettuato a sondaggio sull’intera partita, cioè da uno o pochi recipienti rispetto a quelli indicati nella richiesta di prelievo notificata all’organismo di certificazione.
MODALITA' DI RILASCIO DELLE FASCETTE
Gli importi relativi alle fascette applicabili ai vini DOP sono frutto dell’equa ripartizione delle spese relative al costo puro delle fascette stesse e sono disponibili su richiesta dell’operatore.
[1] L’articolo 20 stabilisce che “l’esame analitico e organolettico omissis... consiste in:
a) un'analisi chimica e fisica del vino che misura le seguenti caratteristiche:
i) il titolo alcolometrico totale ed effettivo
ii) gli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio (incluso il saccarosio nel caso dei vini frizzanti e spumanti)
iii) l'acidità totale
iv) l'acidità volatile
v) l'anidride solforosa totale
b) un'analisi complementare del vino che misura le seguenti caratteristiche:
i) l'anidride carbonica (vini frizzanti e spumanti, sovrappressione in bar a 20 °C)
ii) ogni altra caratteristica prevista dalla legislazione degli Stati membri o dal disciplinare delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette di cui trattasi
c) un esame organolettico visivo, olfattivo e gustativo”.