L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico (es. caldaie per riscaldamento, pompe di calore, macchine frigorifere etc.) e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto (proprietario,occupante etc.) che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.
Il responsabile dell’impianto o il terzo responsabile da questi delegato deve ottemperare agli obblighi di:
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“Controllo e manutenzione impianti termici”
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“Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici” nonché agli obblighi di comunicazione in caso di cambio di responsabilità e/o delega.
A - “Controllo e manutenzione impianti termici”
Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.
Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l’operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli previsti da normativa.
B - “Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici nonché agli obblighi di comunicazione in caso di cambio di responsabilità e/o delega.”
Sono soggetti a controllo gli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva di cui alla DGR 1431/2016.
Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le seguenti cadenze:
Tipologia Impianto | Alimentazione | Potenza termica nominale utile (kW) | Cadenza (anni) |
---|---|---|---|
Impianti con generatore di calore a fiamma |
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido non rinnovabile (es. gasolio) | 10<P<100 | 2 |
P≥100 | 1 | ||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL | 10<P<100 | 4 | |
P≥100 | 2 | ||
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta | 12<P<100 | 4 |
P≥100 | 2 | ||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico | P≥12 | 4 | |
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica | P≥12 | 2 | |
Impianti alimentati da teleriscaldamento |
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza | P>10 | 4 |
Impianti cogenerativi | Microcogenerazione | Pel <50 | 4 |
Unità cogenerative | Pel≥50 | 2 |
Il controllo di efficienza energetica deve essere inoltre effettuato: all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore; nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici,ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.
In occasione del controllo di efficienza energetica l’operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli previsti da normativa.
Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici (punto A).
Trasmissione dei rapporti di controllo
L’originale del rapporto di controllo è rilasciato al responsabile dell’impianto che lo sottoscrive e lo allega al libretto di impianto mentre la copia, sottoscritta per presa visione dal responsabile dell’impianto, è conservata dal soggetto che effettua il controllo ( manutentore), il quale provvede alla trasmissione in via telematica all’Autorità competente entro e non oltre 60 giorni dall’effettuazione del controllo.
Il "Bollino"
Il contributo (Bollino) viene versato in occasione del controllo di efficienza energetica (punto B).
Il costo omnicomprensivo di ciascun “Bollino” è pari a 15,00 € su tutto il territorio regionale.
Il “Bollino” è fornito al responsabile dell’impianto dal manutentore e/o installatore che provvede al suo acquisto presso le Autorità competenti e lo appone sul rapporto di controllo di efficienza energetica, sia sull’originale che sulla copia.
Il contributo viene determinato sulla base della fascia di potenza entro la quale ricade l’impianto.
L’importo del contributo, in funzione della potenza dell’impianto termico, è indicato nelle seguenti tabelle:
GENERATORI A FIAMMA | |
---|---|
Poteza utile nominale complessiva dell’impianto (kW) | Contributo |
Fino a 100 | 1 bollino |
Da 101 a 200 | 3 bollini |
Da 201 a 300 | 5 bollini |
Superiori a 300 | 7 bollini |
ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI | |
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Tipologia di impianto | Contributo |
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW |
1 bollino |
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW |
3 bollini |
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni) | 1 bollino |
Impianti cogenerativi | 7 bollini |
Impianti termici o generatori disattivati
Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati a nessuna fonte di energia.
Tale disattivazione dovrà essere effettuata a cura del manutentore il quale dovrà annotarla nel libretto d’impianto. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere a 3A-PTA, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione il cui modello è allegato alla DGR 1431/2016.
Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d’impianto.
L’eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all’Autorità competente.