Le sanzioni

Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 74/2013, il Responsabile dell’impianto termico qualora non abbia provveduto alle operazioni di controllo degli impianti di climatizzazione di cui ai punti è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro di cui al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005.

In caso di mancata trasmissione dei rapporti di controllo da parte della ditta incaricata o di trasmissione oltre il termine di 60 giorni dall’effettuazione degli stessi viene applicato a carico del manutentore un addebito di € 10,00 per ogni rapporto di controllo non ricevuto o ricevuto in ritardo.

La mancata redazione del rapporto di controllo tecnico, da parte della ditta incaricata, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.

Nel caso in cui, durante l’ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall’Allegato B del D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 60 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’art. 4, comma 6, lettera e) del D.P.R. 74/2013.

Il responsabile dell’impianto, dopo l’intervento di manutenzione, dovrà inviare all’Autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto (Allegato 6).

Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata entro i termini di cui sopra, l’Autorità competente eseguirà una nuova ispezione con addebito. Se durante l’intervento manutentivo si rileva l’impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall’Allegato B al D.P.R. 74/2013, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall’ispettore.

Entro 30 giorni dalla sostituzione del generatore di calore, il responsabile avviserà l’Autorità competente utilizzando il relativo modello (Allegato 7).

Trascorsi i termini di cui al punto precedente senza che l’Autorità competente abbia ricevuto la corretta documentazione (la dichiarazione di avvenuto adeguamento impianto, o la comunicazione di sostituzione generatore o la scheda identificativa dell’impianto attestante la sostituzione del generatore) sarà applicata al responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs.192/2005 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui, durante l’ispezione, si rilevino difformità dell’impianto termico rispetto alla normativa vigente, l’ispettore prescrive l’adeguamento.

Il responsabile dell’impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell’impianto termico al soggetto esecutore, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi.

Ad intervento effettuato, il responsabile dell’impianto trasmette al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto (Allegato 6) e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

Qualora, in base alla documentazione prodotta non si rilevi l’avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l’Autorità competente effettua un’ispezione con addebito.

Nel caso che l’ispezione dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative previste al comma 5, art. 15 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii..

Qualora l’impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell’art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
10/05/2024
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