L’ispezione sull’impianto termico è annunciata al responsabile dell’impianto, a cura dell’Autorità competente, con almeno 15 giorni d’anticipo mediante apposita cartolina d’avviso su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria.
La Regione Umbria, con DGR 1431/2016, ha stabilito il costo dell’attività ispettiva in ragione delle fasce di potenza dell’impianto termico come riportato nelle seguenti tabelle:
Generatori di calore a fiamma | |
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Poteza al focolare nominale complessiva dell’impianto | Importo in € (IVA compresa) |
Inferiore a 35 kW | € 140,00 |
Da 35,1 kW a 116 kW | € 200,00 |
Da 116,1 kW a 350 kW | € 250,00 |
Superiore a 350 kW | € 300,00 |
Altre tipologie d’impianto | |
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Tipologia impianto | Importo in € (IVA compresa) |
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW |
€ 100,00 |
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW |
€ 200,00 |
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni) | € 100,00 |
Impianti cogenerativi | € 300,00 |
Nel caso in cui l’impianto sia servito da più generatori, la potenza nominale complessiva dell’impianto è determinata dalla somma delle potenze nominali dei singoli generatori.
L’addebito come rimborso spese per “mancato appuntamento”, calcolato in modo forfettario, è di € 30 (iva compresa) da sommarsi al costo dell’ispezione.
Le modalità di pagamento dei corrispettivi di cui sopra sono stabilite dal gestore o dall’ente che effettuerà i controlli.
Periodicità e criteri dell’accertamento
Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell’efficienza energetica le ispezioni sono programmate, a partire dagli impianti con età superiore a 15 anni, in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità:
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Impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica;
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Impianti per i quali risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli stabiliti nell’Allegato B del D.P.R. n. 74/2013;
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Rilievo di criticità nella fase di accertamento;
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Secondo l’ordine e le cadenze riportate nella seguente tabella, in funzione delle potenze e delle tipologie degli impianti:
Servizio Alimentazione Potenza termica
utile nominale(1)Accertamenti e cadenza
delle ispezioni sul 100%
degli impiantiClimatizzazione
invernale o
produzione di acqua
calda sanitariaGas Metano o GPL Compreso tra 10 kW e 100 kW Accertamento del rapporto
di controllo dell’efficienza
energeticaSuperiore a 100kW Ispezione ogni 4 anni Combustibile
liquido o solido
non rinnovabileCompresa tra 10 kW e 20 kW Accertamento del rapporto
di controllo dell’efficienza
energeticaCompresa tra 20 kW e 100 kW Ispezione ogni 4 anni Superiore a 100 kW Ispezione ogni 2 anni Tutti(2) Macchine
frigorifere/Pompe di
caloreCompreso tra 12 kW e 100 kW Accertamento del rapporto
di controllo dell’efficienza
energeticaSuperiore a 100kW Ispezione ogni 4 anni Cogenerazione e
teleriscaldamentoSuperiore a 100kW Accertamento del rapporto
di controllo dell’efficienza
energetica
I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.
Come illustrato nella tabella sopra l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell’ispezione per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW comunque, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 74/2013, l’Autorità competente provvede all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, si attiva, anche programmando un’ispezione con addebito, presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.
Ispezioni e oggetto delle verifiche
L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, nonché una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
L’ispettore o verificatore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e manutenuti in modo conforme ai disposti della Legislazione e alle normative tecniche applicabili.
Di ciò verrà dato atto previa compilazione di verbale di visita “Rapporto di Prova” che dovrà essere sottoscritto dall’ispettore e dal responsabile dell’impianto, o da suo delegato, in triplice copia, una delle quali sarà consegnata al responsabile dell’impianto, o a suo delegato, che ne curerà la conservazione.
Durante l’ispezione dovrà essere disponibile da parte dell’utente la seguente documentazione:
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Il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell’ultimo rapporto di efficienza energetica;
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Le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all’art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R.n. 74/2013;
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La dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M.37/08;
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L’attestato di prestazione energetica (APE) qualora disponibile;
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Nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant’altro necessario secondo la tipologia dell’impianto;
In particolare l’ispettore/ verificatore accerterà:
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Le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico;
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Che la conduzione e gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione, vengano eseguite secondo le norme vigenti;
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Che il libretto d’impianto venga correttamente tenuto e sia compilato in ogni sua parte;
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Che la conduzione e gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti.
Nel caso in cui, durante le operazioni di controllo, venisse accertata la presenza di evidenti anomalie rispetto alla legislazione vigente in materia di sicurezza degli impianti termici, le stesse verranno registrate sul verbale di visita e successivamente saranno oggetto di specifica segnalazione agli Organi competenti.
Inoltre, in presenza di situazioni di grave pericolosità, l’ispettore potrà richiedere la disattivazione dell’impianto da disporsi con apposito atto da parte dell’autorità competente.
Modalità delle attività di ispezione, visite a domicilio
Le ispezioni saranno effettuate previo avviso inviato, almeno 15 gg. prima della data prevista per il controllo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indicante la data e le modalità dell’esecuzione del controllo in sito, al responsabile dell’impianto.
Al momento della visita a domicilio, il tecnico incaricato, si presenterà munito dell’apposita tessera di riconoscimento. L’esecuzione delle ispezioni all’interno delle singole abitazioni avverranno normalmente con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.
Si intende a carico dello stesso la convocazione dell’eventuale responsabile d’esercizio e/o manutenzione e dell’occupante dell’immobile se diverso dal responsabile dell’impianto.
La comunicazione indica altresì la possibilità per l’interessato di farsi assistere durante il controllo dal proprio tecnico manutentore – installatore.
Se l’utente non fosse disponibile alla data indicata per la verifica dell’impianto può chiedere di rimandare l’ispezione ad altra data, tale richiesta è da effettuare, con almeno tre giorni d’anticipo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, via fax o a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di avviso, contattando la Provincia o l’Ente da essa incaricato per concordare una nuova data che verrà accolta senza alcun onere aggiuntivo.
Qualora l’ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell’impianto, allo stesso è addebitato l’importo di Euro 30,00 (IVA compresa) a titolo di rimborso spese per “mancato appuntamento”; l’ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell’impianto con le modalità sopra esposte.
Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell’impianto, oltre all’onere a titolo di rimborso spese per “mancato appuntamento”, l’Autorità competente, su segnalazione dell’ispettore, provvede ad informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.
Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche;
Qualora il mancato controllo sia imputabile alla società, la stessa procederà ad avvertire l’utente con almeno 24 di anticipo; quanto previsto dal presente comma non si applica nei casi di forza maggiore documentata; sarà in ogni caso cura dell’ispettore fissare l’ulteriore data per la visita di controllo.
Omesso pagamento del servizio di verifica
Nel caso di morosità saranno attivate le procedure per il recupero del credito, con spese a carico dell’utente.