L’autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all’art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 In base a quanto definito nell’Allegato A del DLgs del 19 agosto 2005, n. 192 coordinato con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, l’Autorità competente è l’autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni.
Con la Legge Regionale n. 18 del 29 dicembre 2016 la Regione Umbria si avvale della Provincia di Perugia, quale Autorità Competente, per l’attività di ispezione degli impianti termici per tutto il territorio regionale.
È il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l’impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort.
Operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico.
Insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili ne’ di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto.
Verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni.
Attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto.
È il complesso di operazioni, che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
Fluido mediante il quale l’energia termica viene trasportata all’interno dell’edificio, fornita al confine energetico dell’edificio oppure esportata all’esterno.
È il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione.
È il documento previsto per gli impianti termici: è una vera e propria carta d’identità dell’impianto che contiene, oltre ai dati del proprietario, dell’installatore e del terzo responsabile della manutenzione, la descrizione dei principali componenti dell’impianto, delle operazioni di manutenzione, delle verifiche strumentali e dei controlli effettuati.
Questo libretto deve essere compilato inizialmente dall’installatore nel caso di caldaie nuove, mentre nel caso di impianti già esistenti dovrà essere preparato dal responsabile dell’impianto stesso.
Il libretto di impianto deve essere conservato presso l’appartamento o l’edificio in cui è installato l’impianto.
È il documento fornito dal fabbricante dell’apparecchio o dal costruttore dell’impianto.
E’ un documento importante che va conservato con cura.
E’ diviso in due parti, una per l’utilizzatore, l’altra per l’installatore e il manutentore e fornisce molte utili indicazioni quali valori di rendimento della caldaia, le specifiche elettriche per il collegamento di termostati ambiente e le principali operazioni di manutenzione.
È il documento riportante le operazioni di controllo periodico effettuate da un tecnico qualificato operante sul mercato.
È il contrassegno, da apporre sui rapporti di controllo tecnico.
Come stabilito all’art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi per l’adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.
Il contributo viene versato in occasione del controllo di efficienza.
L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:
l-tricies “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l’insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW.
Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
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Gli edifici residenziali monofamiliari.
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Le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.
Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.
È un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico
Interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto.
Ambiente utilizzato per l’allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell’impianto o al soggetto delegato.
Insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti.
Dell’impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente.
Dell’impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico.
È chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici.
Di un generatore di calore e’ la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l’unita’ di misura utilizzata è il kW.
Di un generatore di calore e’ il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unita’ di misura utilizzata è il kW.
È la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW.
Potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento.
È il soggetto che, in tutto o in parte, e’ proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori.
Di un generatore di calore e’ il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.
Di un generatore di calore e’ il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.
L’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
È un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché’ la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.
Il responsabile dell’impianto o il terzo responsabile da questi delegato deve ottemperare agli obblighi previsti sia al punto 5 “Controllo e manutenzione impianti termici” che al punto 6 “Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici” delle “Disposizioni Regionali”.
Il cambio di responsabilità deve essere comunicato dal nuovo responsabile all’Autorità competente:
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Entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio utilizzando rispettivamente, gli Allegati 3 e 4 delle “Disposizioni Regionali”;
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Entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando l’Allegato 2 delle “Disposizioni Regionali”. La revoca, la rinuncia o la decadenza dell’incarico di un terzo responsabile di cui al comma 5, lettere b) e c) dell’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, devono essere comunicate all’Autorità competente entro 2 giorni lavorativi, utilizzando l’Allegato 3 delle “Disposizioni Regionali”.
La persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, e’ delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
Unità immobiliare, a se stante o inserita in un edificio, prevista per l’utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato).
Sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.