Vini varietali

Con DM 6778 del 18 luglio 2018 – sono state aggiornate al nuovo testo unico le linee guida per il controllo e la vigilanza dei vini che non vantano una denominazione di origine o una indicazione geografica protetta ma sono designati con l’ annata e/o con il nome della varietà di vino (i cosiddetti Vini Varietali). Precedentemente la materia era normata dal DM 19 aprile 2010, oggi abrogato.

Ricordiamo che i Vini Varietali sono quelli riconducibili ai seguenti vitigni internazionali:

  •  Cabernet
  • Cabernet Franc
  • Cabernet Sauvignon
  • Chardonnay
  • Merlot
  • Sauvignon
  • Syrah

Si tratta di una categoria di vini piuttosto richiesta ma che nella nostra regione coinvolge ancora poche cantine. Secondo il bollettino n.15 del Mipaaft (“Cantina Italia”) i vini varietali in giacenza in tutta Italia al 31/08/2018 sono l’ 1,7% del totale e costituiscono un po’ la base della piramide qualitativa: si trovano infatti al di sotto dei vini Igt e appena sopra il Vino generico o ”da tavola”.

Le disposizioni del nuovo decreto non riguardano i vini designati con l’ annata e/o con il nome della varietà di vino ottenuti per semplice riclassificazione o declassamento di vini a denominazione di origine o indicazione geografica effettuati direttamente dal produttore. Infatti in questo caso la provenienza, e quindi la tracciabilità del prodotto, è già garantita dalla rivendicazione come vino a Denominazione di origine o a Indicazione Geografica.

Tutti gli altri operatori che intendono commercializzare prodotti vitivinicoli – confezionati o sfusi – che riportano le indicazioni facoltative relative all’ annata e/o al nome di una o più varietà di uva da vino sono tenuti a sottoporsi al controllo da parte di uno tra gli organismi di certificazione iscritti nell’ “Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo” pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero. Ovviamente 3A-PTA è abilitato a questo tipo di controlli ed è presente nell’ elenco ministeriale. Sarà il Ministero ad esercitare l’ attività di vigilanza sugli Organismi di certificazione attraverso l’ ICQRF.

Una volta effettuata la scelta del soggetto controllore, è necessario effettuarne apposita comunicazione all’ ICQRF, alla Regione di appartenenza ed all’ ufficio territoriale in cui ha sede lo stabilimento.

Prassi operativa

Per poter commercializzare vini varietali la prassi operativa da seguire è la seguente:

1. Inviare una tantum a 3A-PTA, all’ICQRF, alla Regione competente ed all’ ufficio territoriale in cui ha sede lo stabilimento la notifica della scelta dell’Organismo di controllo (“Richiesta affidamento incarico” in allegato);

2. Inviare a 3A-PTA comunicazione di imbottigliamento (Mod. 52 in allegato) o di spedizione all’estero unitamente a:

  • Dichiarazione di produzione vitivinicola, nel caso il vino sia ottenuto direttamente dalla produzione aziendale;
  • Documento di accompagnamento in ingresso, nel caso il vino sia stato acquistato o conferito da terzi.

La novità sostanziale dal punto di vista della procedura è data dalla semplificazione dei controlli che si possono avvalere dei servizi informatici disponibili nell’ ambito Sian.

Fino alla realizzazione delle apposite funzionalità in ambito SIAN – evidentemente ancora in fase di implementazione – in caso di cessione o trasferimento di prodotto con le indicazioni relative ai vini varietali, l’operatore aggiorna il registro telematico, relativamente al prodotto movimentato, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della cessione o trasferimento, e dovrà procedere a comunicare preventivamente all’organismo di controllo l’inizio delle operazioni di imbottigliamento e il numero di lotto attribuito alla partita. Con l’ aggiornamento dell’ applicativo del SiAN questi passaggi verranno semplificati.

Piccoli produttori sotto i 50 ettolitri

Si tratta di una semplificazione che ovviamente non è applicabile nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta dei registro telematico (art.58 comma 2 del Testo Unico: “ Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l’obbligo di tenuta di registri ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza”): in questo caso l’ acquisizione delle informazioni da parte degli Organismi di controllo avverrà attraverso la consultazione della dichiarazione di produzione, della dichiarazione di giacenza e della documentazione di accompagnamento e commerciale. Ma i piccoli produttori – oltre a spedire la documentazione anzidetta deputata alla verifica del carico – sono tenuti alla comunicazione preventiva delle operazioni di imbottigliamento ed il numero del  lotto attribuito alla partita e, nel caso di vini sfusi commercializzati verso gli stati membri o paesi terzi, devono trasmettere anche la data di inizio delle spedizioni.

Questa documentazione dovrà essere quindi fornita dai piccoli produttori attraverso la spedizione, anche per via telematica.

Attività di certificazione e controllo

L’ organismo di controllo è tenuto a comunicare all’ operatore ed a ICQRF le Non Conformità rilevate nel corso delle verifiche entro i 3 giorni dal loro accertamento ed a caricare quanto emerso nel corso dell’ anno sulla Banca Dati Vigilanza, mentre entro il 31 Gennaio di ogni anno gli OdC trasmettono all’ ICQRF ed alle Regioni e PP.AA. competenti una relazione sull’ attività svolta. Inoltre è dovere degli OdC rendere pubblici sui propri siti internet i tariffari applicati.”

Documenti

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