Attualmente sono regolamentati i seguenti tipi di marchi:
- DOP (Denominazione d’Origine Protetta)
- IGP (Indicazione Geografica Protetta)
- STG (Specialità Tradizionali Garantite)
- Vini DOP (Denominazione d’Origine Protetta)
- Vini IGP (Indicazione Geografica Protetta)
con i quali sono condivise le principali scelte strategiche ed operative.
Nei prodotti identificati dalla sigla DOP ed IGP, pur con sostanziali differenze, la qualità del prodotto finale è legata alla zona di produzione. Il Reg. UE 2024/1143 definisce la “Denominazione” il nome di una Regione, di un luogo determinato o di un paese, che individua un prodotto agricolo o alimentare, originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, le cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali ed umani, e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nell’area geografica delimitata, e l’Indicazione Geografica: il nome di una Regione, di un luogo determinato o di un paese, che individua un prodotto agricolo o alimentare, originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica, e la cui produzione, e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nell’area geografica delimitata.
Nel prodotto a marchio IGP é sufficiente che un solo ingrediente provenga dall’area geografica determinata, e/o che una sola fase del processo avvenga in essa e non è richiesta necessariamente la produzione in loco, mentre per la DOP ha un’importanza fondamentale l’origine della materia prima.